Allora, l'innominabile ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sulla base di questo testo, perché la Commissione per le Immunità non sarebbe un giudice e quindi non gli sarebbe garantita la difesa in tale sede.
L'articolo 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudichi dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, sulla base della legge che determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Non per questo, ovviamente, la Commissione parlamentare diventa un giudice, con le sue caratteristiche di terzietà, tali da consentire, per esempio, un ricorso alla Corte Costituzionale: queste le attribuzioni della Giunta, questo il modo in cui le esercita.
Il problema dell'Innominabile, in questo caso, è che per una volta il sistema giuridico italiano lo sottrae all'art 3 Cost. e fa di lui una excepta persona, sottoponendola ad una sorta di giustizia domestica: e direi che è un bel contrappasso, per chi ha sempre dichiarato di essere diverso da tutti gli altri (e che sia diverso da me, aggiungo, non c'è dubbio e mi fa molto piacere).
Nessun commento:
Posta un commento
Non prendetevela, ma i commenti sono moderati: così sono sicuro di leggerli tutti